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L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione di tutti i lavoratori secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, l’Accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere generale e un modulo di carattere specifico. Per tutti i settori la formazione generale ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il corso di formazione lavoratore parte generale costituisce credito formativo permanente ai sensi dell’Art. 8 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
A completamento del percorso formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza: “Formazione generale per lavoratore di 4 ore”, ai sensi dell’ Art. 37, comma I D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, 07/07/2016.