Servizio sanificazione e igienizzazione
In riferimento alle indicazioni del Ministero della Salute, per la prevenzione del contagio da Coronavirus -SARS - COV - 2 (malattia COVID 19) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, Studio Consulting soc.coop fornisce (TRAMITE NOSTRO PARTNER SPECIALIZZATO CON MEZZI PROPRI) servizio di disinfezione, e sanificazione di qualunque locale aziendale, dei comuni, (edifici comunali e strade) uffici, condomini, scuole e strutture varie,con prodotti a base di ipoclorito di sodio, come il detergente sgrassante e igienizzante Cloroactive Foam Klinfor Professional, adatto a tutte le superfici lavabili, e il prodotto detergente igienizzante sgrassante Igeclor Gel Klinfor Professional, a base di Tensioattivi non ionici, saponi, sbiancanti a base di cloro <5%, adatto al lavaggio della pavimentazione, infine per una completa sanificazione, utilizziamo il prodotto Baiclor, un composto a base di dicloroiocianurato di sodio, diluito in acqua e nebulizzato, con dei vaporizzatori adatti al trattamento.
I prodotti utilizzati, sono conformi alle misure Ministeriali, per la prevenzione del contagio da Corona virus - SARS - COV - 2 (malattia COVID 19), grazie all'azione del cloro attivo che contrasta germi e batteri rimuovendo lo sporco senza graffiare e ridona brillantezza alle superfici trattate. Regolamento dei Detergenti 648/2004.
INOLTRE SI COMUNICA CHE CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17.03.2020 ART.64 È CONCESSO IL CREDITO DI IMPOSTA DEL 50% DEL COSTO DELLA SANIFICAZIONE.
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Roma - Martedì, 17 marzo 2020
Art. 64
(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.